Superare i vincoli del fotovoltaico con l'autorizzazione paesaggistica semplificata

La tua casa è soggetta a vincoli? Grazie alla nuova autorizzazione paesaggistica semplificata puoi installare il fotovoltaico nel minor tempo possibile.

La nuova procedura ha escluso alcuni interventi dalla richiesta di autorizzazione ordinaria e semplificato la procedura per altri.

Da Aprile 2017 è entrato in vigore il procedimento semplificato per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica, necessaria in alcune aree e su alcuni edifici particolari anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Autorizzazione paesaggistica: a cosa serve?


L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta che va richiesto se si vogliono effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.

È regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Quando serve l’autorizzazione paesaggistica


Per alcuni interventi, in specifiche aree soggette a tutela paesaggistica, è necessario fare domanda sottoponendo al vaglio dell’ente competente il progetto che si intende effettuare.

Senza l’autorizzazione non è possibile procedere con i lavori.

Le aree per cui è necessario fare richiesta di autorizzazione paesaggistica sono:

  • territori costieri
  • territori contermini ai laghi
  • fiumi, torrenti e corsi d’acqua
  • montagne oltre i 1.600 metri, per la catena alpina e 1.200 metri per la catena appenninica e per le isole
  • parchi, riserve nazionali o regionali e territori di protezione esterna dei parchi
  • territori coperti da foreste e da boschi
  • aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
  • vulcani e ghiacciai
  • zone di interesse archeologico

Autorizzazione paesaggistica: le novità entrate in vigore


Nel dpr 31/2017 del 13 febbraio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 sono state introdotte alcune modifiche nella richiesta dell’autorizzazione paesaggistica. Nello specifico: alcuni interventi sono stati esclusi da tale obbligo mentre per altri è stato introdotto un iter semplificato.

Quando non occorre l’autorizzazione paesaggistica

Si legge nel dpr 31/2017 che sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica interventi quali ad esempio:

  • Opere interne che non alterano  l’aspetto  esteriore  degli edifici
  • interventi sui prospetti o sulle coperture  degli  edifici, purché eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali  piani  del  colore vigenti  nel  comune   e   delle   caratteristiche   architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento  statico degli edifici
  • interventi per la rimozione di  barriere architettoniche
  • installazioni di impianti tecnologici esterni quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di  unità esterna, caldaie, parabole, antenne
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in modo  da  non  essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,  purché  integrati  nella  configurazione  delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici non ricadenti fra quelli immobili ed aree di notevole interesse pubblico citati nel art 136 del codice dei beni culturali e dei paesaggi.
  • installazione di  micro  generatori  eolici
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta  sulle coperture degli edifici

In quali casi può essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata

Sempre nello stesso decreto vengono elencati alcuni interventi di lieve entità per i quali è possibile seguire un iter semplificato. Tra gli interventi risultano:

  • Incrementi di volume non superiori al 10%  della volumetria della costruzione originaria
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti
  • interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici
  • interventi per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Per la lista completa degli interventi esclusi e di quelli per i quali è prevista la procedura semplificata (e le loro caratteristiche) potete consultare l’allegato A e l’allegato B del decreto.

Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione

La procedura è stata per l’appunto semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:

  • la procedura va eseguita soltanto per via telematica
  • l’iter sarà più veloce: avrà un termine tassativo di 60 giorni
  • se necessario, l’ente potrà richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
  • È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.

 

Le modifiche introdotte renderanno più snello il processo di installazione di un impianto fotovoltaico soprattutto per chi abita in centro città o in palazzi dal particolare interesse storico e architettonico.

 

I vincoli paesaggistici non rappresentano un ostacolo per l’installazione di un impianto fotovoltaico, affidarsi ad un’azienda che si occupa delle pratiche e delle autorizzazioni per i lavori aiuta a risparmiare tempo.

 

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