News di Gennaio 2024 - Comunità Energetiche Rinnovabili

Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono e chi ne fa parte?


Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore in D.M. n.414 del 7 dicembre 2023, finalizzato all’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio italiano.

Le CER sono gruppi di cittadini, piccole e medie imprese che usufruiscono collettivamente dell’energia prodotta da un unico impianto di produzione a disposizione di uno o più soggetti associati alla comunità al fine dell’autoconsumo.

L’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i membri della CER, produttori e consumatori, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione dell’energia (RTN), che ne rende possibile la condivisione virtuale.

Dal punto di vista legale, le CER devono costituirsi come soggetti con autonomia giuridica e regolate da un atto costitutivo e uno statuto che ne determini gli obblighi e i diritti delle parti coinvolte. L’adesione alla CER può avvenire sia nella fase di costituzione legale sia in fase successiva, se previsto dallo statuto.

I membri della CER si suddividono in:


  • Produttore di energia rinnovabile: soggetto che realizza l’impianto di produzione;
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto che dispone dell’impianto di produzione, ne utilizza l’energia prodotta per soddisfare i propri fabbisogni e ne condivide l’eccedenza con la Comunità Energetica. Gli autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio (es. condomini) possono associarsi per condividere l’energia prodotta;
  • Consumatore di energia elettrica: membro della CER che non dispone direttamente di un impianto di produzione, ma che usufruisce dell’energia condivisa per coprire i propri consumi.

Le singole utenze che aderiscono alla CER non sono vincolate alla scelta di un determinato fornitore di energia elettrica e la loro adesione e/o fuoriuscita della Comunità è regolata dallo statuto.

Requisiti per accedere


I requisiti per accedere agli incentivi previsti per le CER sono fondamentalmente due:

  1. Gli impianti di produzione devono avere potenza non superiore a 1 MW;
  2. Tutti i soci della CER devono essere localizzati in prossimità della medesima cabina elettrica

L’adesione agli incentivi vale sia per gli impianti di nuova costruzione, sia per quelli già realizzati, purchè la messa in esercizio sia successiva al 16 Dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021).

Nel caso di ampliamento di impianti esistenti, gli incentivi si applicano esclusivamente alla nuova sezione di impianto.

Incentivi


Gli incentivi per l’energia auto consumata si distinguono in:

  1. Tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dei membri della CER: la tariffa è determinata dalla taglia dell’impianto (parte fissa) e dal prezzo di mercato dell’energia (parte variabile) ed è determinata dal GSE, che si occupa del calcolo e del riconoscimento per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La tariffa è compresa tra 60€/MWh e 120€/MWh. La parte fissa subisce una riduzione all’aumentare della potenza dell’impianto, mentre la parte variabile ha un range compreso tra 0 e 40€/MWh e dipende dall’andamento del prezzo dell’energia.

La tariffa tiene in considerazione anche un fattore di aggiustamento per considerare le differenze di produzione tra le Regioni italiane dal centro verso il Settentrione:

  • + 4€/MWh per il centro Italia (Lazio, marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • + 10€/MWh per il nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

2. Corrispettivo di valorizzazione per l’energia auto consumata: definito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a vantaggio del soggetto produttore e autoconsumatore della CER. Il corrispettivo è di circa 8€/MWh.

Complementarmente alle risorse stanziate dal GSE, per le sole CER i cui impianti di produzione siano ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, è prevista la possibilità di usufruire delle risorse del PNRR, che consistono nella copertura del 40% del costo dell’investimento.

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER.

Le spese ammissibili possono essere:


  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto;

Le ultime quattro voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Le spese sono ammissibili nel rispetto dei massimali stabiliti in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

È ammessa la cumulabilità tra tariffa incentivante e contributo del PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%.

E’ consentita la presenza all’interno della comunità energetica di sistemi di accumulo e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che contribuiscano al calcolo del controvalore economico relativamente all’energia condivisa.

All Energy & Architecture informa:


All Energy & Architecture svolge un’attività di formazione/informazione che rientra tra le attività di chi come noi è certificato E.S.Co secondo la CEI UNI 11352.

Scopri di più, contattaci:


Compila il seguente form:

    Acconsento al trattamento dei dati
    All Energy si impegna per tutelare la privacy dei propri clienti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196

    Il nostro staff ti contatterà entro 24 ore lavorative!

    Energia per ogni impresa.


    Sfoglia il nostro magazine sui grandi impianti