Accatastamento impianto fotovoltaico: come funziona

Con la circolare n.36/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito le regole sull’accatastamento di impianti fotovoltaici. Vediamo cosa prevede.

Accatastamento Impianto Fotovoltaico - La nuova normativa


Nella circolare n.36/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 viene definito che gli impianti fotovoltaici (fino a quel momento considerati fiscalmente come beni mobili, ma al catasto come beni immobili) sono a tutti gli effetti dei beni immobili, sia fiscalmente che ai fini catastali.

La domanda è: tutti gli impianti fotovoltaici vanno quindi dichiarati al catasto come entità catastali autonome?

La risposta è: no.
La circolare specifica che gli impianti di grandi dimensioni, come i parchi fotovoltaici, che hanno autonomia funzionale (non servono cioè a dare energia ad una struttura in particolare) costituiscono delle entità catastali autonome e quindi vanno sempre registrate al catasto.

Per le installazioni di impianti su edifici, invece, non c’è l’obbligo di accatastamento del fotovoltaico come unità immobiliari autonome: sono infatti da considerarsi impianti di pertinenza dell’immobile, e vanno solo ad aumentare la rendita catastale del fabbricato nei seguenti due casi:

  • Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
  • Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto

Al contrario, non sussiste alcun obbligo di accatastamento e non provocano alcun aumento del valore catastale, gli impianti fotovoltaici che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
  • potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto stesso
  • per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (compresi gli spazi tra un pannello e l’altro e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi) è inferiore a 150 m3.

 

Calcolo rendita catastale impianto fotovoltaico - Come funziona?


Ma come è possibile capire se l’aggiunta di un impianto fotovoltaico va ad aumentare il valore catastale del fabbricato per più del 15%?

Innanzitutto va detto che raramente un impianto fotovoltaico installato su una casa, una palazzina o una attività produttiva supera il 15% del valore catastale della struttura. In tal caso, quindi, non si ha nessun obbligo: non si è obbligati a dichiararli al catasto come unità autonome, di conseguenza non si paga alcuna imposta su tali strutture (ad es. imu), non aumentano il valore catastale dell’immobile su cui sono installati.
Se avete un impianto superiore ai 3 kW e volete verificare che l’aumento che esso causa al valore catastale del vostro immobile non superi il 15%, potete effettuare questi brevi calcoli:

accatastamento impianto fotovoltaico
Vediamo un esempio pratico:

 
Calcolo rendita catastale impianto fotovoltaico

Accatastamento Fotovoltaico - Il caso delle Imprese


Nella circolare del 19 Dicembre 2013 sono specificate anche nuove norme nel caso in cui l’impianto sia installato sui locali di un’impresa:

si deve ammortizzare l’impianto con l’aliquota prevista per i beni immobili (obbligo di accatastamento) che è del 4%, con un periodo di ammortamento di 25 anni. Con il vecchio regime (9% in 10 anni) si poteva abbattere il carico fiscale in maniera più consistente, ma per un minor numero di anni.

E’ difficile dire se si tratta di un cambiamento in positivo o in negativo per le aziende, perché la nuova normativa andrebbe valutata per ogni azienda, tenendo presente della singola situazione finanziaria e fiscale. Possiamo dire semplicemente che il costo dedotto rimane invariato, ma cambiano i tempi. Con il vecchio regime si poteva mettere in ammortamento una quota più grande (9%) ma solo per 10 anni. Con la nuova normativa, la quota di ammortamento scende al 4% (scendono quindi i vantaggi fiscali nell’arco dell’anno contabile) ma è protratta per 25 anni.

Hai domande? Richiedi INFO su Accatastamento impianto fotovoltaico!

    Acconsento al trattamento dei dati
    All Energy si impegna per tutelare la privacy dei propri clienti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196

    TAGS fotovoltaico,

    Energia per ogni impresa.


    Sfoglia il nostro magazine sui grandi impianti