Bonus Volumetrico: Energia da fonti rinnovabili negli edifici
In presenza di alcune condizioni, i progetti di edifici e ristrutturazioni rilevanti, possono beneficiare di un bonus volumetrico del 5%.
Parliamo del decreto legislativo n. 28 del 2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Un provvedimento che va a definire le norme, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili fissati per il 2020.
Si tratta di quindi una normativa di qualche anno fa ma che vale la pena “ripassare” così da comprendere quelli che sono gli incentivi di base per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili negli edifici.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori (di cui parleremo a breve), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Il 20% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013.b. Il 35% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.c. Per il 50% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento a partire dal 1° gennaio 2017.
Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Per chi decide di installare un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabile quindi la possibilità di usufruire del bonus volumetrico può essere una buona occasione per risparmiare maggiormente.
Per maggiori informazioni sul d.l 28/2011 segui il link.









