Conto Termico 3.0: nuove opportunità per chi sceglie il fotovoltaico abbinato alle pompe di calore

Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 26 dicembre 2025, a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26.09.2025) del decreto attuativo (il D.M. 7 agosto 2025). Il decreto aggiorna gli incentivi dedicati all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le novità sono rilevanti soprattutto per chi vuole investire nel fotovoltaico con sistemi di accumulo, installato insieme a pompe di calore elettriche, una combinazione oggi ancora più vantaggiosa.

Principali novità Conto Termico 3.0 - Cosa cambia rispetto al precedente?


  1. Aumento spesa massima disponibile da 500 mln a 900 mln/anno (400 mln/anno per PA e 500 mln/anno per soggetti privati)
  2. Incentivi fino al 65% e fino al 100% per comuni con meno di 15.000 abitanti (esclusivamente per PA);
  3. Nuove tecnologie ammesse:
  4. Semplificazione delle procedure: accesso più snello, regole chiare, maggiore trasparenza nella gestione delle pratiche attraverso il Portaltermico del GSE

Interventi incentivabili (Art. 5)


  • Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze*;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze*

*l’intervento deve essere combinato alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche.

  • Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensivi di infissi;
  • Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni;
  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici

Soggetti ammessi (Art. 4) - EFFICIENZA ENERGETICA


  • Amministrazione pubbliche (PA);
  • soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera (b) dell’articolo 2 del decreto;

ART 2:

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A10, gruppi B, C, D, E ad esclusione di C6, C7, D9, E2, E4, E6

Soggetti ammessi (Art. 7) - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI


  • Amministrazioni pubbliche (PA);
  • Soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b) dell’art. 2 del presente decreto, e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale di cui alla lettera a) dell’art. 2 del presente decreto;

Articolo 2:

a) Ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A ad esclusione di A8, 19, A10

B) Ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A10, gruppi B, C, D, E ad esclusione di C6, C7, D9, E2, E4, 16

Obbligo di diagnosi energetica per richiedere l'incentivo


Le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente all’intervento e A.P.E (Attestazione di Prestazione Energetica) successiva all’intervento per:
• Interventi di cui art.5 lettara a) e d)
• Interventi di cui art.8 lettera da a) a g) solo per impianti di riscaldamento con potenza nominale
totale ≥ 200 kW.
Se la procedura è fatta da PA o ESCO sono incentivate al 100%. Per le PA viene erogato un 50% prima della diagnosi energetica e il restante a seguito della realizzazione di uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica.
Deve essere trasmessa entro 12 mesi dall’accettazione della richiesta, pena la decadenza del contributo e il recupero delle somme erogate.
Per i soggetti privati viene incentivata al 50%.

Condizioni di ammissibilità


  1. Soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato;
  2. devono essere presenti impianti di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. ammissibili solo apparecchi nuovi o ricondizionati;
  4. i requisiti che hanno consentito l’accesso agli interventi devono essere mantenuti nei 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata;
  5. a seguito dell’ottenimento degli incentivi, non sono incentivabili ulteriori interventi della stessa tipologia per almeno un anno dalla stipula del contratto col GSE relativo all’ultimo intervent

Modalità di accesso tramite ESCO


  1. Le PA possono avvalersi di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
  2. i soggetti privati possono avvalersi di ESCO mediante contratto di servizio energia o di prestazione energetica. Limitatamente a interventi in ambito residenziale il contratto deve avere ad oggetti interventi di potenza superiore a 70 kW o 20 mq in caso di solare termico;
  3. i soggetti privati possono avvalersi anche della comunità energetica di cui sono membri

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