Conto Termico 3.0: nuove opportunità per chi sceglie il fotovoltaico abbinato alle pompe di calore
Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 26 dicembre 2025, a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26.09.2025) del decreto attuativo (il D.M. 7 agosto 2025). Il decreto aggiorna gli incentivi dedicati all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le novità sono rilevanti soprattutto per chi vuole investire nel fotovoltaico con sistemi di accumulo, installato insieme a pompe di calore elettriche, una combinazione oggi ancora più vantaggiosa.
Principali novità Conto Termico 3.0 - Cosa cambia rispetto al precedente?
- Aumento spesa massima disponibile da 500 mln a 900 mln/anno (400 mln/anno per PA e 500 mln/anno per soggetti privati)
- Incentivi fino al 65% e fino al 100% per comuni con meno di 15.000 abitanti (esclusivamente per PA);
- Nuove tecnologie ammesse:
- Semplificazione delle procedure: accesso più snello, regole chiare, maggiore trasparenza nella gestione delle pratiche attraverso il Portaltermico del GSE
Interventi incentivabili (Art. 5)
- Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze*;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze*
*l’intervento deve essere combinato alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche.
- Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensivi di infissi;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici
Soggetti ammessi (Art. 4) - EFFICIENZA ENERGETICA
- Amministrazione pubbliche (PA);
- soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera (b) dell’articolo 2 del decreto;
ART 2:
b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A10, gruppi B, C, D, E ad esclusione di C6, C7, D9, E2, E4, E6


Soggetti ammessi (Art. 7) - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
- Amministrazioni pubbliche (PA);
- Soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b) dell’art. 2 del presente decreto, e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale di cui alla lettera a) dell’art. 2 del presente decreto;
Articolo 2:
a) Ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A ad esclusione di A8, 19, A10
B) Ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A10, gruppi B, C, D, E ad esclusione di C6, C7, D9, E2, E4, 16



Obbligo di diagnosi energetica per richiedere l'incentivo
Le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente all’intervento e A.P.E (Attestazione di Prestazione Energetica) successiva all’intervento per:
• Interventi di cui art.5 lettara a) e d)
• Interventi di cui art.8 lettera da a) a g) solo per impianti di riscaldamento con potenza nominale
totale ≥ 200 kW.
Se la procedura è fatta da PA o ESCO sono incentivate al 100%. Per le PA viene erogato un 50% prima della diagnosi energetica e il restante a seguito della realizzazione di uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica.
Deve essere trasmessa entro 12 mesi dall’accettazione della richiesta, pena la decadenza del contributo e il recupero delle somme erogate.
Per i soggetti privati viene incentivata al 50%.
Condizioni di ammissibilità
- Soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato;
- devono essere presenti impianti di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- ammissibili solo apparecchi nuovi o ricondizionati;
- i requisiti che hanno consentito l’accesso agli interventi devono essere mantenuti nei 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata;
- a seguito dell’ottenimento degli incentivi, non sono incentivabili ulteriori interventi della stessa tipologia per almeno un anno dalla stipula del contratto col GSE relativo all’ultimo intervent
Modalità di accesso tramite ESCO
- Le PA possono avvalersi di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
- i soggetti privati possono avvalersi di ESCO mediante contratto di servizio energia o di prestazione energetica. Limitatamente a interventi in ambito residenziale il contratto deve avere ad oggetti interventi di potenza superiore a 70 kW o 20 mq in caso di solare termico;
- i soggetti privati possono avvalersi anche della comunità energetica di cui sono membri
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