Detrazioni Fiscali: Enea risponde alle tue domande

La procedura per usufruire delle detrazioni fiscali non è chiara a tutti. Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, ha pubblicato sul portale una serie di risposte ai dubbi più frequenti.

Questa raccolta, formata dalle domande ricevute nel corso degli ultimi anni ha lo scopo di fare chiarezza e spazzare le perplessità.

La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni fiscali del 50-60% fino al 31 dicembre 2016, introducendo anche il bonus per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici per il controllo del riscaldamento, della produzione di acqua calda e della climatizzazione nelle unità abitative.

Ristrutturazioni Edilizie – Detrazioni 50%


Anche per il 2016 si ha la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef 50%, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Questo tipo di detrazione fiscale è applicabile ai lavori di ristrutturazione e recupero edilizio quali:

  • fotovoltaico
  • manutenzioni ordinarie e straordinarie
  • rimozioni barriere architettoniche
  • bonifiche eternit
  • impianto per la sicurezza domotica

Efficienza Energetica – Detrazioni 65%


In questo caso, si possono ottenere detrazioni Irpef 65% se si effettuano degli interventi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • miglioramento termico dell’edificio (cappotto termico, sostituzione serramenti)
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Prima abbiamo segnalato che Enea ha pubblicato sul proprio sito una raccolta di domande ricevute negli anni a cui gli esperti hanno fornito le relative risposte.

Riportate di seguito per ogni argomento una domanda significativa con relativa risposta.

Domande più frequenti:


Riqualificazione globale edifici

D – Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?

R – L’intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall’art. 1 c. 5 del citato “decreto edifici” che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Demolizione e ricostruzione

D – Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?

R – Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

Coibentazione pareti e finestre

D – Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

R – Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Pannelli solari

D – Mi hanno detto che in base all’art. 2 del decreto è incentivata l’installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E’ corretta questa interpretazione?

R – La “circolare entrate” conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

Impianti termici

D – Sul mercato sono ormai disponibili sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti di un’unità esterna e di un’unità interna che in un unico contenitore prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. I produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 55-65% facendo riferimento al comma 347 della legge finanziaria, ma prima di procedere all’acquisto, vorrei essere sicuro che installandoli, potrò usufruire di questi incentivi.

R – In linea generale, considerate le finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell’incentivo (rendimento della caldaia), si ritiene che l’intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l’efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell’Art.9 del “decreto edifici”), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell’Art.3 del “decreto edifici”. Si precisa che quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia.

Documentazione

D – Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?

R – La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch’esse detraibili ai sensi di questi incentivi.

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